La nuova norma specifica: “Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo a esso dedicato e una corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente da soggetti che svolgono il servizio di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell’articolo 1, della presente legge”, vale a dire tassisti e noleggiatori con licenza
La seconda Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, riunita in seduta legislativa sotto la presidenza di Nadia Conticelli, ha approvato all’unanimità le norme che chiariscono l’impossibilità per Uber e per altri sistemi di chiamata di trasporto persone a pagamento, di operare sul territorio subalpino. Con il voto favorevole di maggioranza e opposizione, è stato infatti dato il via libera alla proposta di legge regionale n. 117 presentata da Gianluca Vignale (Fi) ed emendata unanimamente dalla Conferenza dei capigruppo su proposta della maggioranza, “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)”.
La nuova norma specifica: “Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo a esso dedicato e una corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente da soggetti che svolgono il servizio di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell’articolo 1, della presente legge”, vale a dire tassisti e noleggiatori con licenza.
La prima proposta Vignale prevedeva anche sanzioni fino a 1.500 euro per i “driver” e fino a 30.000 per i gestori delle “app”. Nel testo approvato, invece, si fa riferimento al codice della strada (articoli 85 e 86) per le sanzioni ai conducenti dei mezzi, mentre non è prevista alcuna pena pecuniaria per i gestori dei sistemi di chiamata.
Secondo il proponente “è un passo importante, perché chiarisce che la corresponsione economica per il transito su automezzi può essere effettuata solo a favore di tassisti e noleggiatori. Giusto fare riferimento al Codice della strada per le sanzioni, ma spiace che non si riescano a colpire i gestori”, ha detto Vignale.
A parere di Giorgio Bertola (M5s) “non si tratta di una vera innovazione, perché è solo un’affermazione di legalità, che non vuole andare contro le nuove tecnologie, ma che non può nemmeno prescindere dal sistema di diritti e doveri vigente”.
“Sono soddisfatto per l’esito della mediazione e della votazione – ha detto Daniele Valle (Pd) – ma rammaricato per accuse di scarsa buona fede che la maggioranza ha subito nelle precedenti riunioni. Ora si dimostra che la volontà di trovare una soluzione nel rispetto della legalità non è mai mancata da parte nostra”.
E Marco Grimaldi (Sel), ha precisato che “abbiamo voluto specificare una norma già esistente, per chiarire che i furbi non devono aggirare le leggi vigenti. Però non è giusto criminalizzare la povera gente che, magari per bisogno, trasforma la propria auto in fonte di reddito, trovandosi un lavoro autonomamente”.
Più critico Maurizio Marrone (Fdi), comunque “favorevole a questa proposta che accogliamo all’unanimità, perché nel caos normativo sulle nuove tecnologie, si chiarisce che il trasporto pubblico ha delle regole precise. Sono invece molto rammaricato che non si possa trovare un sistema sanzionatorio per i gestori delle ‘app’, forse i maggiori responsabili di questa situazione”. Anche per questo motivo Marrone non ha ritirato la sua proposta di legge n. 109 “Disposizioni per la razionalizzazione dell’utilizzo di servizi di trasporto pubblico locale non di linea e delle nuove tecnologie al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24”, che tuttavia è stata bocciata.
gmonaco – www.cr.piemonte.it – foto: il Torinese
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