La regola è che il "consorzio" indiviso (ovvero la comunione) possa esprimere un solo voto.

In Assemblea di Condominio: quante persone votano se la proprietà dell’alloggio è di più persone?

Nell’assemblea di condominio, quante persone votano se la proprietà dell’alloggio è di più persone? Per esempio: marito e moglie in regime di comunione dei beni possiedono un alloggio con 50 millesimi in un condominio. All’assemblea si presentano tutti e due e vorrebbero votare entrambe. Nel caso in cui fossero d’accordo nella decisione da adottare, allora non ci sarebbero grossi problemi pratici. E se fossero in disaccordo? In un altro caso, come per esempio, in presenza di molti eredi di una villetta in un condominio orizzontale (ossia composto da più villette con parti comuni in comunione): in quanti possono dire la loro? La regola è che il “consorzio” indiviso (ovvero la comunione) possa esprimere un solo voto. Pertanto gli eredi o la coppia degli esempi, devono addivenire ad una decisione comune e condivisa e solo successivamente possono esprimere in proprio voto in assemblea di condominio. Una volta convocati con le modalità corrette (v. articolo qui), l’art. 67 disp. att. c.c.: “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice”. In assenza di una specifica disposizione normativa, sta alla sensibilità del Presidente dell’Assemblea, valutare se richiedere la prova o meno della delega scritta da parte del legale rappresentante della comproprietà. In palio potrebbe esserci la validità della decisione presa.

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