OCM VINO: DALLA REGIONE 9,2 MILIONI DI EURO PER LA PROMOZIONE DEI VINI PIEMONTESI DI QUALITA’ NEI PAESI TERZI
Aperto il bando 2021 da 8 mln a sostegno dei consorzi di tutela e delle associazioni di produttori
La Regione Piemonte ha assegnato complessivamente 9,2 milioni di euro a favore del comparto vitivinicolo per i progetti di promozione dei vini piemontesi di qualità a denominazione di origine sui mercati dei paesi terzi.
Con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, prevista dal Programma nazionale di sostegno del Settore vitivinicolo, l’Assessorato all’Agricoltura ha aperto il bando sulla misura Ocm vino promozione che sostiene i consorzi di tutela e le associazioni di produttori vitivinicoli per i progetti regionali e multiregionali nei paesi extra europei, presentati per l’annualità 2021/2022.
Il bando, pubblicato sul sito della Regione al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-paesi-extra-ue-annualita-20212022 prevede una copertura massima del 50% delle attività promozionali presentate da ciascun soggetto beneficiario. Il termine ultimo per la richiesta di contributo è il 5 novembre 2021.
La Giunta regionale ha inoltre assegnato una dotazione di 1,2 milioni di euro da destinare alla liquidazione dei progetti di promozione Ocm vino presentati negli anni precedenti 2020/2021 e 2019/2020.
Per l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo resta essenziale proseguire e intensificare le attività di promozione dei vini piemontesi di qualità nei paesi extraeuropei, tra i quali rientra quest’anno anche la Gran Bretagna per effetto della Brexit, sia per affermare il loro posizionamento sui mercati internazionali sia per contrastare la pressione sui prezzi a causa dei potenziali dazi.
Il canone di abbonamento alla televisione, noto impropriamente come canone Rai, deve essere pagato una volta all’anno da tutte le famiglie che possiedono un apparecchio televisivo. Dal 2016 è inserito automaticamente nella fattura elettrica, perché il legislatore presume che ogni casa con la corrente abbia anche un televisore.

Sulle corsie per la sosta di emergenza, si può circolare solo ed esclusivamente per arrestarsi o riprendere la marcia e invece su quelle di variazione di velocità solo per entrare o uscire dalla carreggiata. Il comma 15 dell’articolo 3 del Codice della strada definisce la corsia di emergenza in questo modo: ”Corsia adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni nel casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.