Sequestrate dal Nucleo CC CITES Torino in un negozio di antiquariato di Torino due zanne in avorio di Elefante per un valore commerciale di 24.000 euro.
I militari del Nucleo Carabinieri CITES di Torino, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, a seguito di intervento presso un negozio di oggetti di antiquariato nel centro di Torino, constatavano la messa in vendita, senza alcuna documentazione, di due zanne di avorio, nello specifico loxodonta africana (Elefante africano), per un valore commerciale di circa 24,000 mila euro. I militari operanti procedevano al sequestro delle zanne e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del proprietario del negozio, per il reato di cui all’art. 1 comma 1, lettera f della legge 7 febbraio 1992 n. 150, detiene per la vendita o per fini commerciali di esemplari protetti senza la prescritta documentazione.
La commercializzazione di zanne o oggetti lavorati in avorio senza la prescritta documentazione, integra gli estremi del reato di cui sopra e prevede la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni con l’ammenda da 15.000 a 150.000 euro.
Nonostante la messa al bando internazionale del commercio di avorio, il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio rimangono ad alti livelli.
Le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali continuano ad essere minacciate da uccisioni illegali e il loro avorio è spesso venduto illegalmente sul mercato internazionale.
L’UE ha già norme severe sul commercio dell’avorio ed è impegnata ad intraprendere ulteriori azioni contro il bracconaggio di elefanti ed il traffico di avorio a livello mondiale.
Per garantire che il commercio di avorio nell’UE non contribuisca a queste minacce, nel dicembre 2021 l’UE ha ulteriormente inasprito le proprie norme sul commercio di avorio adottando due importanti strumenti:
⦁ un documento di orientamento sulla disciplina UE relativa agli scambi di avorio (2021/C 528/03) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C528 del 30/12/2021;
⦁ un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.
Tra le innovazioni più significative, si segnala che i certificati per lo sfruttamento commerciale intra-UE (art. 8 Reg.(CE) n.338/97) relativi ad oggetti contenenti avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cesseranno di essere validi il 19 gennaio 2023.
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