Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
Nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 sono contenute diverse novità riguardanti anche la fattura elettronica.
Tra le altre, anche una nuova norma che chiarisce cosa accade in caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio. Le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le tempistiche sono specificate nell’articolo 17 del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre, che ufficializza alcune modifiche all’articolo 12 comma 9 del Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita).
In caso di mancato pagamento del bollo, l’Agenzia delle Entrate invierà con modalità telematiche un primo avviso bonario, con sanzione ridotta a un terzo e con gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della “cartella”. Il contribuente avrà così tempo 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero o anche solo in parte. Se ciò non dovesse accadere, l’Agenzia delle Entrate proseguirà con l’iter previsto dalla legge, iscrivendo a ruolo a titolo definitivo le cifre da versare.
Se ciò dovesse accadere, dunque, quello che era un avviso bonario si trasformerà in una vera e propria cartella dell’Agenzia delle Entrate e, come tale, seguirà il “percorso standard” previsto dalla normativa in casi come questi. In caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all’origine (come nel caso di fatture superiori ai 77,47 euro), la sanzione va dal 100% al 500% dell’imposta dovuto. Va rilevato che queste nuove disposizioni non saranno retroattive, e si applicheranno solamente alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dopo il 1° gennaio 2020.