Di Stefano Calla’ *
L’Istituto Volta di Torino ha recentemente imposto il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici, come gli smartphone, in classe, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni durante le lezioni.
Sorvolando sullo scetticismo delle istituzioni riguardo all’uso della tecnologia come supporto concreto per una didattica più performante, proficua e inclusiva – soprattutto per gli studenti con disturbi cognitivi e dell’apprendimento –, è lecito chiedersi se la pratica del sequestro del dispositivo, da parte dell’insegnante o del dirigente scolastico, sia legittima dal punto di vista giuridico.
Secondo il Ministero dell’Istruzione, nella circolare del 19 dicembre 2022, “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo utilizza sia per i compagni, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente, configurando un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti volti non solo a prevenire tali comportamenti, ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore di tali atteggiamenti”. La circolare fornisce inoltre “linee di indirizzo e indicazioni sull’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, l’irrogazione di sanzioni disciplinari e il dovere di vigilanza e corresponsabilità da parte di genitori e docenti”.
Tuttavia, non esiste alcun riferimento esplicito a un “sequestro coatto” del dispositivo elettronico. Tale condotta, semplicemente, non rientra tra i poteri dell’insegnante, nonostante il suo ruolo di pubblico ufficiale.
L’articolo 646 del Codice Penale sancisce che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”. Sebbene l’insegnante sia qualificato come pubblico ufficiale, non dispone dei poteri coercitivi propri dell’autorità giudiziaria. Ne consegue che il docente non può deliberatamente perquisire o sequestrare un effetto personale dell’alunno, nemmeno nell’ambito della sua funzione di vigilanza durante le ore di lezione. Una simile condotta potrebbe infatti configurare i reati di appropriazione indebita e eccesso di potere, escludendo invece la casistica del furto.
È importante sottolineare, però, che il rischio di una denuncia non comporta automaticamente un processo e una successiva condanna.
Da questa vicenda possiamo quindi trarre una conclusione: a volte, i tabù nei confronti del progresso o la mancata capacità di osservare certi fenomeni da una prospettiva più innovativa e moderna possono portare, seguendo i precetti dell’art. 646, a una condotta illecita.
La scuola italiana, oltre che a errare nel metodo, continua a tramandare pratiche troppo antiquate, somigliando sempre di più a musei piuttosto che a luoghi di innovazione.
* Avvocato
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