Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
Se l’immobile è inagibile o inabitabile l’Ici (o l’Imu) si dimezza. L’imposta va pagata nella misura del 50%, nell’anno fiscale di riferimento, per tutto il perdurare dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile. E non occorre la reiterazione della richiesta per godere della riduzione per gli anni successivi. Lo mette nero su bianco la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19665 dell’11 luglio 2023. Ma c’è una condizione: il contribuente deve poter provare di avere avvertito l’ente impositore della non fruibilità del fabbricato. Qualora l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dell’immobile la riduzione viene meno e torna l’obbligo di versamento in misura integrale per gli anni successivi.
Ma non solo: qualora il Comune sia già in possesso di informazioni secondo le quali l’immobile versa in uno stato di non abitabilità, allora l’importo dell’imposta va ridotto del 50% anche senza che il cittadino avanzi la sua richiesta. A questo riguardo la Cassazione invoca il principio di collaborazione e buona fede alla base dei rapporti fra ente impositore e contribuente, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 1 della legge 212 del 27/7/2000. Testualmente: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Al riguardo si applica anche la regola secondo la quale al cittadino non può essere chiesta prova di fatti già noti alla pubblica amministrazione. Testualmente dall’articolo 43 del dPR445 del 2000: “Le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare”.
L’ordinanza della Cassazione deriva da una valutazione in merito a un caso di pluriennale inagibilità di un immobile. I giudici hanno stabilito che qualora un Comune abbia già acquisito informazioni in merito, anche se per finalità extratributarie, allora lo sconto del 50% sulle imposte scatta immediatamente e in automatico. Ma c’è il rovescio della medaglia: lo sconto decade anche in mancanza di comunicazione del contribuente quando il Comune apprenda tramite qualsiasi canale del ripristino dei luoghi. La Cassazione stabilisce infine che debba essere il giudice di merito a dirimere eventuali controversie che potrebbero sorgere fra contribuente e Comune.
I supremi giudici si erano già espressi in materia di Imu/Ici relativamente ai fabbricati inagibili o inabitabili. Con l’ordinanza 1263 del 21 gennaio 2021 la Cassazione aveva stabilito che per comunicare lo stato dei luoghi all’ente creditore bastasse una semplice autocertificazione, sempre nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede. Autocertificazione che, naturalmente, non fa mai venire meno il diritto del Comune di effettuare le sue verifiche. L’alternativa all’autocertificazione è un accertamento dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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