Pensati libera, ma non troppo

Chiara Ferragni ha scenograficamente scelto di fare la sua entrata di spalle alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, indossando una stola-manifesto realizzata da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica della nota casa di moda Dior, attribuendo espressamente quelle parole al duo artistico Claire Fontaine.

Il gesto (e il relativo immancabile post della influencer sul social network Instagram) ha tuttavia sollevato immediatamente la reazione dello street artist “Cicatrici Nere”, artista e tatuatore di Bologna che rivendica la paternità dell’opera e della frase.

L’occasione, oggi di dominio pubblico trattandosi di un evento andato in onda in prima serata nazionale, consente di svolgere alcune riflessioni sui requisiti che devono guidare il giudizio di comparazione tra le opere in caso di contestato plagio, tutelato all’art.171 della Legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).

Anzitutto, si precisa che il plagio è realizzato quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi; in tale ipotesi sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore sia del diritto di utilizzazione economica.

La Corte di Cassazione è più volte intervenuta nel tentativo di definire in modo univoco i limiti dell’ipotesi di plagio, giungendo ad affermare che non può parlarsi di plagio con riguardo all’idea su cui l’opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d’autore l’idea in sé (ottenibile anche fortuitamente, come autonomo risultato dell’attività intellettuale di soggetti diversi e indipendenti), trovando, invece, esso il presupposto nell’identità di “espressione”, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell’originalità e della personalità.

Dunque, in altri termini, le idee di per se stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione.

In sostanza, si richiede che l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato e espresso in forma determinata e identificabile.

Svolte tali prime, sia pure sintetiche, considerazioni di diritto, rimane la domanda se i fatti occorsi possano o meno ricondursi nell’alveo della citata tutela del diritto d’autore e, in caso di risposta positiva, quali mezzi di tutela civilistici (e penalistici) possano essere intrapresi dal dichiarato autore dell’opera.

Non resta che attendere e vedere le eventuali azioni di rivendicazione dell’opera che saranno intraprese e se lo scontro rimarrà soltanto “virtuale” o raggiungerà le – forse più opportune – aule di Giustizia.

Simone Morabito

Avvocato

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