Di Patrizia Polliotto*
I buoni pasto spettano al lavoratore e non possono essere ceduti a terzi. Per ottenerli si deve avere un contratto di lavoro, anche part-time nel caso in cui svolgano attività durante un orario di lavoro che copre la fascia di un pasto e la distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro renda impossibile consumare il pasto a casa propria. Una novità rispetto al passato è che i buoni pasto potranno essere assegnati anche ai collaboratori d’azienda che non siano lavoratori subordinati. La riforma ribadisce il divieto di cedere il buono pasto e di utilizzo nelle giornate in cui non si è in ufficio, mentre estende l’ambito in cui si possono utilizzare anche, oltre a supermercati, bar e pizzerie, anche e sempre per “pasti e bevande” in agriturismi, mercati e spacci aziendali. I buoni pasto possono essere sia cartacei che elettronici e sono deducibili entro limiti precisi, a seconda che si tratti di un tipo o dell’altro: per quelli in formato cartaceo l’importo massimo non soggetto a tassazione e contribuzione è di 5,29 euro, per quelli elettronici arriva a 7 euro, che equivalgono a 400 euro di reddito annuale in più da utilizzare per il servizio di mensa o per la spesa alimentare. I buoni pasto non possono essere ceduti a soggetti diversi dal beneficiario, neanche a titolo gratuito: il buono pasto, quindi, non può essere né venduto, né donato.
*Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
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