Rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male

Il problema del sovraindebitamento e delle conseguenze sociali da esso prodotte ha radici storiche   risalenti, da individuarsi, già nell’antichità classica – spiega l’Avvocato Marco Porcari del Foro di Torino – e, in   particolare, nella crisi   agraria che colpì   la Grecia nel   VI secolo a.C. . Aristotele, nella sua Costituzione degli Ateniesi, riferisce che in quel periodo Solone adottò delle misure per cancellare i debiti dei piccoli produttori agricoli che, ridotti in schiavitù a causa dell’inadempimento dei debiti, venivano   venduti e successivamente affrancati per essere reinseriti nella vita sociale di Atene come dei liberi cittadini. Il nostro legislatore, con la legge numero 3 del 2012 sul cosiddetto sovraindebitamento, sembra evocare il noto passo della preghiera che, non solo i cattolici, ma anche i laici, sicuramente conoscono: “rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione”. Inutile spiegare che la “tentazione” in cui potrebbe incorrere il soggetto sovraindebitato, consiste nello “spogliarsi” dei propri beni per non renderli aggredibili da parte dei creditori, senza tenere conto che quando uno dei creditori è il “fisco”, che vanta debiti scaduti e relative sanzioni per oltre 50 mila euro, l’operazione consistente nello “spogliarisi dei propri beni” configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte prevista e disciplinata dall’art.11 del d.lgs. n. 74 del 2000. La norma citata punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA e relativi interessi e/o sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato di pericolo in esame “non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, essendo, invece, sufficiente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria”; vale a dire che, ai fini dell’integrazione di questo reato non è necessario che la procedura di riscossione abbia già avuto inizio e, anzi, la configurabilità della fattispecie criminosa prescinde da (incerte e future) iscrizioni a ruolo del debito tributario, eventuali notifiche di atti impositivi e persino dalla definitiva conclusione di un’attività di verifica fiscale.

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Fatta questa doverosa premessa, sottolinea Marco Porcari come la legge definisce il “sovrandebitamento” come “una situazione di perdurante squilibrio   tra le obbligazioni assunte e il patrimonio   prontamente liquidabile per   farvi fronte, nonchè   la definitiva incapacità   del debitore di   adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” In altre parole il “sovraindebitamento” è la situazione in cui un soggetto,   non fallibile – a titolo esemplificativo il piccolo imprenditore o l’imprenditore con modesto volume d’affari sotto le soglie ci cui all’art. 1delle della legge fallimentare sia   esso o meno “consumatore” ha in carico troppi debiti rispetto alle sue   possibilità di farvi   fronte con il   proprio patrimonio “prontamente liquidabile”, a cui si   aggiunge l’impossibilità per   lo stesso di   ripagare, con costanza   e regolarità, le eventuali rate all’uopo contratte. “Con la disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 – spiega Marco Porcari – il legislatore   ha affrontato la   tematica delle situazioni   di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali   già vigenti (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.).

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Il debitore, con l’assistenza di un legale, presenta istanza al Presidente del Tribunale di competenza per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. L’accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra, con la precisazione che sono previsti due tipi di procedura: quella cui ha accesso il consumatore e quella a cui hanno accesso gli altri soggetti, sempre non fallibili che consumatori non sono.

La differenza – che diversamente da quanto possa sembrare ha suscitato non poche perplessità in giurisprudenza – deve essere riferita alla natura dei debiti per i quali si chiede l’accesso alla procedura:

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1) il consumatore è colui che ha contratto debiti per esigenze personali, si pensi al soggetto che non ha mai svolto attività imprenditoriale e che si trova ad essere debitore nei confronti di altri soggetti (Banche, assicurazioni, società finanziarie) per rate non pagate o magari anche nei confronti degli enti di riscossione (per esempio Equitalia Spa per contravvenzioni stradali non pagate per anni);

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2) non è consumatore il soggetto – non fallibile, a titolo esemplificativo il piccolo imprenditore o l’imprenditore con modesto volume d’affari sotto le soglie di cui all’art 1 della legge fallimentare – che si trova ad essere debitore nei confronti di privati, fisco, banche, enti di riscossione per debiti contratti durante lo svolgimento dell’attività d’impresa.

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Al consumatore è riservata una corsia preferenziale; infatti allo stesso, per beneficiare dell’istituto, non occorre ottenere il consenso dei creditori affinchè il giudice approvi il piano; diversamente, per il debitore che non ha qualifica di consumatore, è richiesto il consenso del 60 % dei creditori (maggioranza che si calcola per quote di credito e non per teste).

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Le procedure, conseguentemente, sono due:

  1. a) l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
  2. b) il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore non comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore.

Per l’accesso alla procedura è necessario rivolgersi ad un legale esperto in materia, affinchè valuti preventivamente le presenza dei requisiti per presentare la domanda al giudice competente e fornire allo stesso, affinchè possa procedere ad una valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti per l’ammissione, i seguenti dati e documenti: alcune informazioni dettagliate.

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  1. iscrizione alla CCIAA o attestazione conseguimento partita iva (non occorre per il consmatore);
  2. tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute (in particolare i debiti IVA e IRPEF differenziati dagli altri debiti);
  3. eventuali atti di disposizione di beni immobili o di bani mobili compiuti negli ultimi cinque anni;
  4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. elenco di tutti i beni di proprietà (immobili, mobili registrati e mobili);
  6. elenco dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca;
  7. indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
  8. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
  9. attività svolta da famigliari conviventi;
  10. eventuali titolari di crediti impignorabili (crediti alimentari);
  11. la proposta di accordo ai creditori e le modalità di pagamento, ed eventuali pagamenti o garanzie prestati da terze persone;
  12. eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari”.

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“In conclusione, si comprende quanto sia apprezzabile – sottolinea Marco Porcari – la disciplina succintamente decritta,   la quale ha la finalità non solo di “rimettere” i debiti a tutti quei soggetti che in precedenza non avevano alcuna possibilità di “ripulirsi” dalla propria posizione debitoria, ma permette allo stesso tempo di evitare che gli stessi soggetti, proprio perché privi di chance, siano indotti nella tentazione di compiere atti che, come si è visto, in presenza di determinati requisiti, possono assumere conseguenze gravissime sotto il profilo non solo civilistico ma anche penale.

C’è doverosamente da chiedersi infine, in considerazione della scarsa applicazione che allo stato la disciplina sta incontrando nella prassi, se la legge sul sovraindebitamento sarà o meno in grado di “liberarci dal male !”.

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Avvocato Marco Porcari

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