Prima di rottamare, controlliamo se il debito Equitalia è prescritto

Con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 e successive modificazioni  è ora possibile regolarizzare le pendenze esattoriali, relative a imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP e ADDIZIONALI); IVA (non doganale) e Registro; contributi e premi (INPS, INAIL); multe stradali ( e non derivanti da procedimenti penali) e dove oggetto di specifica adesione anche ai tributi locali. I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1°ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1°ottobre 2016.

La norma prevede il pagamento integrale della parte capitale ( imposta, contributo,premio ecc.) e il discarico di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive relative alla riscossione (aggi e spese di notifica).  Per le violazioni al codice della strada la rottamazione riguarda i soli interessi. Il contribuente dovrà però avere cura di aderire alla
procedura entro il 21 aprile 2017 salvo ulteriori proroghe. Sarà possibile pagare ratealmente secondo precise modalità:

  • dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1;
  • entro il 21 aprile 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;
  • entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;
  • entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. La decadenza dalla dilazione si verificherà con l’inadempimento anche solo di una singola rata. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, purché, rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. La norma prevede che, ai fini del conteggi, vadano imputati a capitale, oltre alle imposte, anche aggi e interessi (non le sanzioni) già pagati; pertanto potrebbe anche sussistere il caso che il contribuente abbia già corrisposto tutto quanto dovuto pur ancora pendente una rateazione; dovrà però avere cura di attivare la nuova procedura per ottenere l’estinzione. E’ chiaro che coloro che affidano le proprie sorti alla contestazione della prescrizione delle pretese esattoriali non troveranno convenienza nella procedura descritta. Sul punto si deve evidenziare che, con sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 2339/16 dell’ottobre scorso, la prescrizione di contributi previdenziali ed indirettamente anche di numerose altre pretese quali, ad esempio, le multe stradali viene definitivamente prevista in cinque anni. Una bella notizia tanto attesa, che ci dà un maggiore ambito di respiro nei contenziosi, al fine di far annullare quelle pretese di EQUITALIA più vecchie di 5 anni. Tutto ciò premesso il nostro sommesso consiglio, prima di rottamare, è far controllare l’estratto di ruolo di EQUITALIA al fine di verificare se tutto o parte del debito sia prescritto e, quindi, annullabile.

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Avv. Giuseppe Sbriglio

Adusbef

Info

011306444

g.sbriglio@gmail.com

 

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