Equilibrio di genere nelle Regioni, l'odg di Laus

I presidenti  intendono “farsi parte attiva perché ciascun Consiglio approvi i necessari provvedimenti legislativi in materia elettorale per sancire il principio di parità, se ancora non recepito”

 

consiglio lascarisAssicurare l’equilibrio di genere nelle leggi elettorali regionali: è questo l’obiettivo di un ordine del giorno, proposto dal presidente Mauro Laus, approvato dall’Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, che si è svolta a Milano il 22 ottobre. Oltre al Coordinatore, presidente Franco Iacop (Friuli Venezia Giulia), e al presidente del Consiglio lombardo Raffaele Cattaneo, erano presenti i presidenti Piero Lacorazza (Basilicata), Nicola Irto (Calabria), Simonetta Saliera (Emilia-Romagna), Francesco Bruzzone (Liguria), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Vincenzo Niro (Molise), Mauro Laus (Piemonte), Giovanni Ardizzone (Sicilia), Donatella Porzi (Umbria), Marco Vierin (Valle d’Aosta), i vicepresidenti Roberto Bizzo (Bolzano) e Giuseppe Longo (Puglia).

 

 “All’approvazione della proposta di legge nazionale, oggi all’esame della  Camera – spiega Laus   nelle nostre Regioni nessun intervento legislativo in materia elettorale potrà prescindere dalla parità di genere. Ma resterà la zona grigia dell’immobilismo. Nessun obbligo sarà previsto infatti per quelle assemblee che non intendano modificare le norme vigenti nel loro territorio ed è proprio qui che si inserisce il dispositivo del mio ordine del giorno. Con il via libera all’atto di indirizzo la Conferenza ha inteso spronare le Regioni ad attestarsi spontaneamente sui migliori standard in materia di parità e tra queste il Piemonte da troppo attende un’iniziativa di legge”.

 

 Il documento proposto da Laus punta infatti a garantire l’equilibrio di genere nei Consigli regionali, anche in vista del fatto che è in discussione in Parlamento un disegno di legge, giunto ormai a fine corsa, sui principi fondamentali da recepire nelle leggi elettorali delle Regioni.

Condividendo “il principio sotteso alla proposta parlamentare di incentivare gli strumenti atti a permettere alle donne e agli uomini le stesse opportunità di accesso alle competizioni elettorali a livello regionale”, sulla base dell’ordine del giorno i presidenti  intendono “farsi parte attiva perché ciascun Consiglio approvi i necessari provvedimenti legislativi in materia elettorale per sancire il principio di parità, se ancora non recepito”.

 

Il testo del documento:

 

 ORDINE DEL GIORNO MISURE PER EQUILIBRIO DI GENERE NEI CONSIGLI REGIONALI

 

 I Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riuniti in Assemblea plenaria a Milano il 22 ottobre 2015

 CONSIDERATO CHE

–           il momento storico attuale è cantiere di grandi cambiamenti istituzionali per il Paese e per il nostro sistema di democrazia rappresentativa;

–           espressione di una democrazia pienamente compiuta è certamente una presenza femminile nelle Istituzioni tale da permettere una rappresentanza equilibrata dei sessi ed una pari opportunità per donne e uomini di essere protagonisti nelle scelte sociali e politiche decisive per la collettività;

–           l’impegno riformatore di questa fase storica può animare le migliori energie della politica, della società civile e dell’economia e permettere alle Istituzioni di selezionare le classi dirigenti ampliando il bacino di concorrenza con le risorse, competenze e abilità detenute dalla parte femminile e maggioritaria della popolazione;

–           la sfida comune da parte delle assemblee legislative regionali è stata accolta già a seguito delle elezioni regionali del 2010 con il Forum nazionale delle Elette conclusosi con l’impegno di trasformare l’esito del dibattito in interventi comuni da portare avanti nei Consigli regionali;

–           molte Regioni hanno modificato le discipline elettorali e previsto meccanismi di incentivazione e, in questo modo, la presenza femminile nelle assemblee legislative regionali è passata dal 12% nel 2010 al 17,5% nel 2015;

–           il tendenziale processo di rafforzamento della presenza femminile nelle assemblee legislative – ma non ancora vicino all’equilibrio di genere – seppur connesso ad una pluralità di fattori da considerare a seconda dei contesti in cui operano, non può prescindere da strumenti anche elettorali capaci di rimuovere gli ostacoli che impediscono la pari effettività tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive.

 TENUTO CONTO CHE

–           la Costituzione affida alla Repubblica il compito di promuovere la pari opportunità tra donne e uomini ed alle leggi regionali il compito di promuovere «la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» e rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica»;

–           tutte le Regioni hanno inserito disposizioni statutarie di principio e specifiche previsioni normative nelle leggi elettorali tesi alla promozione dell’equilibrio di genere;

–           passi avanti in tale direzione sono stati fatti negli ultimi tempi dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, che inserisce tra i principi fondamentali che devono ispirare le legge elettorali regionali anche la «promozione della parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive»;

–           nell’ultima legislatura la legge 65/2014 di modifica del sistema elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, la legge 52/2015 sul nuovo sistema elettorale della Camera dei deputati e la legge 149/2013 di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti hanno introdotto nuove disposizioni volte a garantire l’effettività di una competizione equilibrata tra donne e uomini a livello nazionale ed europeo.

 VISTE

–           le proposte di legge all’esame del Parlamento su più stringenti princìpi fondamentali dettati dalla legge 165/2004;

–           la proposta di legge di riforma costituzionale all’esame del Parlamento che  modifica l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, affidando in modo esplicito alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

 

RITENUTO

–           che nel rispetto delle competenze dello Stato, le Regioni concorrono con tutti gli enti costitutivi della Repubblica alla realizzazione della democrazia paritaria e allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della eguaglianza sostanziale e delle pari opportunità;

–           che nell’assetto costituzionale la parità di accesso alle cariche elettive è un principio assolutamente meritevole di tutela e deve essere promosso e garantito da parte del legislatore statale e regionale;

–           che nell’accesso alle proprie cariche elettive le Regioni sono chiamate a creare le condizioni per la realizzazione di una effettiva parità di occasioni per donne e uomini, implementando le doverose azioni volte a realizzare una democrazia sostanzialmente paritaria;

–           che la scelta del sistema elettorale regionale consente al legislatore anche la scelta tra i vari e diversificati mezzi rivolti al riequilibrio e al raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale, fermo restando che il risultato finale debba essere effetto delle libere scelte degli elettori, a cui la legge offre strumenti utilizzabili a loro discrezione (Corte cost. sentenza n. 4/2010).

 RILEVATO

–           che le leggi elettorali regionali che sono state approvate hanno disposto meccanismi volti alla promozione delle pari opportunità con diversi livelli di intensità;

–           che la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive costituisce innanzitutto una questione di civiltà giuridica e sociale e, conseguentemente, dovrebbe essere superfluo o ridondante inserire in legge il principio dell’equilibrio di genere

 CONDIVIDONO

il principio sotteso alla proposta parlamentare di incentivare gli strumenti atti a permettere alle donne e agli uomini le stesse opportunità di accesso alle competizioni elettorali a livello regionale;

 RITENGONO

conformemente alle competenze legislative che la Costituzione vigente attribuisce, di farsi parte attiva perché ciascun Consiglio regionale approvi i necessari provvedimenti legislativi in materia elettorale per sancire il principio di parità, se ancora non recepito.

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