Ne parliamo con l'avvocato torinese Simone Morabito

Diritto dell'arte. Vademecum per chi si appresta ad acquistare un'opera

“Due diligence” è l’espressione che indica l’attività di approfondimento, di ricerca di dati ed informazioni relative all’oggetto della trattativa
“La due diligence legale – spiega l’avvocato Simone Morabito, associato dell’omonimo Studio torinese specializzato in diritto commerciale e tributario – è diventata sempre più importante anche in un mondo come quello dell’arte dove domina la scarsa trasparenza, la scarsa liquidità e la presenza di molti intermediari non qualificati, accanto a pochi veri professionisti. Lo scambio di beni artistici ha in sé una caratteristica economica che lo contraddistingue, che è quella di essere “beni di fiducia”. Ciò comporta, quindi, difficoltà notevoli nel valutare la qualità dell’oggetto, in particolar modo da parte di quei consumatori che non possiedono una grande sensibilità o adeguate competenze di carattere storico-artistico”. “Spesso si riscontra inoltre un’asimmetria informativa – aggiunge l’avvocato Morabito – tra acquirenti e venditori. Primo passo obbligatorio da fare è quello di verificare l’identità del venditore, ottenendo da costui la dichiarazione di essere l’esclusivo proprietario dell’opera, onde evitare il pericolo di commettere vari illeciti, anche di natura penale, tra cui il reato di ricettazione”.
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“Esistono poi specifici obblighi – precisa l’avvocato Morabito – per chi acquista un’opera d’arte c.d. “notificata”, ossia che presenti interesse culturale, tra cui il divieto di trasportarla all’estero e comunque di spostarla senza la previa autorizzazione da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali. Esiste poi l’obbligo di restaurare l’opera d’arte e di mantenerla in un buono stato conservativo, oltre all’impossibilità di esporla senza il preventivo consenso del sopra citato ente. Non tutte le opere sono, comunque, notificabili. Una recente riforma al Codice dei Beni Culturali è stata introdotta nel 2017 dalla riforma Franceschini, dal nome dell’ex Ministro del MIBACT. L’opera d’arte, infatti, tra gli altri requisiti, deve essere stata prodotta da autore non più vivente e la sua realizzazione deve risalire a più di settanta anni addietro”. “L’acquirente dell’opera d’arte – precisa l’avvocato Morabito – nel verificare la lecita provenienza dell’opera, potrebbe anche consultare le banche dati pubblicamente disponibili, come l’Art Loss Register (www.artloss.com ), registro delle opere rubate, e quella curata dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri (http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/search ). L’acquirente, se compra da un operatore professionale, deve richiedere il certificato di autenticità e provenienza dell’opera, sulla base dell’articolo 64 del Codice dei Beni culturali. La lista potrebbe ancora allungarsi, ma un ulteriore elemento potrebbe essere verificare eventuali contestazioni o presenza di falsi sul mercato legati all’opera di un artista o di una specifica galleria “.

Mara Martellotta

Avvocato Simone Morabito
Studio Legale Tributario Morabito
www.studiomorabito.eu
www.artlawyers.legal