Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
Attraverso il Provvedimento n. 825/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello della Certificazione Unica 2024. Rese note anche le istruzioni per la sua compilazione e la deadline entro la quale deve essere consegnato ai recipienti: il 18 marzo 2024. Il termine consueto – ossia il 16 marzo – capita di sabato, quindi è slittato di due giorni.
Dal Modello della Certificazione Unica 2024 si intravede come è costituito il documento, che avrà il consueto frontespizio per la trasmissione del trattamento. La CU 2024 dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto obbligato alla comunicazione delle certificazioni e del soggetto che si è preso l’incarico per effettuare la comunicazione.
Vi sarà, inoltre, il Quadro CT, nel quale dovranno essere indicati – solo e soltanto nei casi previsti – la sede telematica presso la quale saranno inviati il flusso che contiene i risultati finali delle Dichiarazioni 730, ossia il Modello 730-4 ed il Modello 730-4 integrativo.
Sono state contestualmente approvate le istruzioni per la sua compilazione ed è stata definita la deadline per la consegna ai lavoratori: il 18 marzo 2024.
Il termine ultimo per la consegna slitta, invece, al 31 ottobre 2024 per le certificazioni uniche al cui interno siano contenuti esclusivamente dei redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione dei redditi precompilata.
In questo caso è possibile effettuare l’invio telematico entro i termini di presentazione del Modello 770, ossia della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Che è appunto il 31 ottobre 2024.
La certificazione unica 2024 presenta alcune importanti novità:per i lavoratori dipendenti del settore turistico è stata introdotta la tassazione agevolata; è stato riorganizzato il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico; la soglia dei fringe benefit dei lavoratori con figli a carico è stata innalzata a 3.000 euro; è stato introdotto il trattamento integrativo speciale che viene erogato nei confronti dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;viene rideterminata la riduzione Irpef che spetta ai lavoratori che fanno parte del comparto sicurezza e difesa.
Per contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o a quello di vantaggio, è stato abolito l’obbligo di inviare la certificazione unica. Ad introdurre questa novità è stato il Decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 gennaio 2024.
Attenzione, però, l’eliminazione di questo obbligo parte dall’anno d’imposta 2024. Questo significa, in altre parole, che i contribuenti per i quali si applica il regime forfetario devono ricevere la certificazione unica relativa ai compensi percepiti nel corso del 2023. L’obbligo decade unicamente per quelli che vengono corrisposti nel corso del 2024.
I sostituti d’imposta, in altre parole, saranno tenuti a rilasciare la certificazione unica entro il 18 marzo 2024, che è relativa alle somme percepite dai forfettari e dai minimi nel 2023. Quella in scadenza il prossimo anno – il 16 marzo 2025 – che si riferisce ai compensi del 2024 non dovrà essere inviata.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.