Fin dall’antica Grecia l’orientamento sessuale non era concepito come un identificatore sociale, diversamente da quanto accade nelle società occidentali moderne; la società greca non ha distinto il desiderio o il comportamento sessuale dal sesso di appartenenza dei partecipanti, ma piuttosto sulla base del ruolo che ciascun partecipante giocava all’interno del rapporto e nell’atto sessuale, ovvero se fosse stato dominante o dominato; questa polarizzazione tra attivo e passivo entrava in corrispondenza con i ruoli sociali dominanti e sottomessi, a prescindere dall’identità sessuale di chi assumeva il ruolo attivo associato – per lo più ma non in via esclusiva – con la mascolinità, o il ruolo passivo assimilato, anch’esso non in via esclusiva, con la femminilità.
Si comprende come, a seconda del ruolo sociale assunto, a seconda delle inclinazioni sessuali atte a fungere da dominante e/o da sottomesso, ciascun componente della società assumeva un ruolo ed un’identità precisa che prescindeva dalle connotazioni sessuali biologiche.
Non a caso il verso di Catullo (carme 51) costituisce una delle traduzioni dell’Ode 31 – sicuramente la più famosa – di Saffo, nota poetessa greca antesignana dell’amore lesbico, che esprime con queste parole sublimi l’amore voluttuoso che nutriva per una fanciulla appartenente al tiaso, associazione religiosa in cui si venerava il culto orgiastico di Dioniso.
Nel nostro tempo, e in particolare in Italia, il legislatore sente il bisogno di consentire un mutamento di sesso “giuridico” a persone che nascono con una connotazione fisica attinente ad uno dei due sessi, ma che in realtà si sentono di appartenere al sesso opposto.
Ovviamente la nostra cultura moderna impediva di effettuare una valutazione quale quella sovra descritta della Grecia antica, scevra da ogni condizionamento di carattere biologico e incentrata semplicemente sul ruolo attivo e/o passivo assunto nell’ambito delle relazioni sessuali di copia e non solo.
Conseguentemente la nostra società è sempre stata indotta a pensare, fino ai tempi più recenti, che affinchè una relazione sessuale – e conseguentemente una relazione di coppia – potesse ottenere un riconoscimento etico, prima ancora che giuridico, fosse necessario che tale relazione venisse instaurata tra persone di sesso biologico opposto; ne è sempre derivato che presupposto indefettibile affinchè le persone che nascevano biologicamente appartenenti al sesso maschile o al sesso femminile per ottenere il mutamento di sesso – con conseguente riconoscimento anagrafico – fosse solo ed esclusivamente il mutamento delle caratteristiche biologiche primarie prima fra tutti quella dell’organo riproduttivo sessuale.
In biologia si identificano come primari gli organi genitali e riproduttivi, mentre si definiscono secondarie le caratteristiche psicofisiche come la costituzione corporea, il timbro di voce e altri atteggiamenti esteriori riconoscibili dall’esterno.
Comprenderete come tale orientamento di pensiero abbia indotto il nostro legislatore, nel 1982, con la legge numero 164, a prevedere la possibilità per ciascun soggetto di richiedere ed ottenere l’autorizzazione giudiziaria alla rettifica degli atti dello stato civile, e quindi il mutamento anagrafico della propria identità con cambiamento del nome da maschile a femminile e viceversa, solo ed esclusivamente – l’interpretazione normativa della legge ha dominato per molti anni e non ha destato alcun dubbio – attraverso l’intervento demolitivo e ricostruttivo dell’organo genitale per l’uomo e più semplicemente ricostruttivo dell’organo genitale, per lo più accompagnato dall’intervento di mastectomia, per la donna.
Tale orientamento – molto lontano dalla cultura dell’antica Grecia sovra descritta atta a valorizzare i ruoli sessuali piuttosto che le caratteristiche biologiche dei due sessi -, ha spesso costretto persone che, pur convivendo con i propri connotati somatici, si sentivano appartenenti ad un ruolo di dominati invece che di dominatori, sentivano la loro mascolinità o la loro femminilità alloggiata in un corpo che non apparteneva loro, senza tuttavia sentire l’esigenza di sottoporsi ad interventi chirurgici che spesse volte si sono manifestati, per la loro inevitabile caratteristica di irreversibilità, devastanti sotto il profilo fisico e psichico dei soggetti che vi si sono sottoposti.
In molti Paesi esteri è ammesso il cambiamento del nome sul documento di identità a prescindere dal sesso, non in tutti il sesso biologico non è indicato sui documenti; il legislatore italiano ha manifestato pigrizia in materia, ecco che ha sopperito la giurispudenza che ha interpretato proprio quella norma che per anni non ha destato dubbi in merito al cambiamento biologico chirurgico sopra descritto, sostenendo che, nel rispetto dell’identità di genere della persona umana, sia possibile stabilire che un soggetto – a seguito di un percorso principalmente psicologico accompagnato da cure ormonali -, possa ben mutare il proprio sesso anagrafico senza necessariamente doversi sottoporre all’intervento chirurgico di mutamento delle caratteristiche biologiche del proprio organo riproduttivo sessuale.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dal giudice del Tribunale di Trento per contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, perché la legge richiede, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, la modificazione dei caratteri sessuali primari, e ciò pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere; la norma violerebbe inoltre gli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché è “irragionevole” subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all’identità sessuale, alla sottoposizione della persona a trattamenti sanitari – chirurgici o ormonali – anche pericolosi per la salute.
Secondo la Corte (si veda la sentenza n° 221 del 5 novembre 2015) “l’imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all’identità di genere” ; infatti, il raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico della persona si realizzerebbe attraverso la rettificazione di attribuzione di sesso e non già con la riassegnazione chirurgica sul piano anatomico. Del resto già da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, nel novero dei diritti inviolabili, il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, come un aspetto dello svolgimento della personalità, e il diritto alla libertà sessuale.
Secondo la Corte, in definitiva, la norma sopra citata, per oltre trent’anni interpretata in modo estremamente restrittivo, così come formulata, riferendosi genericamente ad “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, lascia all’interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle; la mancanza del riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso cui può compiersi il cambiamento di sesso, esclude la necessità del trattamento chirurgico.
Anche la Corte costituzionale quindi, così come la Cassazione (con la sentenza 15.138 del 2015), afferma che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare – con l’assistenza del medico e di altri specialisti – il proprio “percorso di transizione”, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. Il trattamento chirurgico è uno strumento eventuale, un mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere psicofisico poiché porta ad una corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, senza tuttavia, prescindere da un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Del resto anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il diritto all’identità di genere rientra nella tutela prevista dall’art. 8 della Convenzione che impone il rispetto della vita privata e familiare.
Alle soglie del 2020, dopo ben 35 anni dall’entrata in vigore della citata legge sul mutamento di sesso – grazie all’intervento ermeneutico del c.d. Giudice delle Leggi – possiamo affermare che in Italia una persona umana può essere se stessa dal punto di vista sessuale di fronte alla legge in base alle proprie inclinazioni ed in base alla proprie connotazioni psico-fisiche, anche secondarie, prescindendo dalla morfologia dell’organo riproduttivo sessuale primario.
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