Presentata da studio legale torinese
AMMISSIONE IMMEDIATA DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO
Con decreto presidenziale (r.g. 1243/2025, r.p.c. 278/2025, pubblicato il 31 ottobre 2025), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, ha disposto l’ammissione immediata con riserva di una studentessa con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), bocciata per un’unica insufficienza nella disciplina di matematica.
Il provvedimento è stato adottato poche ore dopo il deposito del ricorso, firmato dagli Avv. Stefano Callà e Davide Gallenca, che avevano denunciato la violazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e dei principi di equità e personalizzazione didattica sanciti dalla Legge 170/2010 e dal D.Lgs. 66/2017.
La motivazione del TAR
Nel decreto, il Presidente Giuseppe Caruso ha rilevato che la studentessa “ha riportato un’unica, seppur grave, insufficienza in materia nella quale sussiste un disturbo certificato di natura neurobiologica”.
Alla luce di ciò, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse dell’alunna a proseguire immediatamente il percorso scolastico, evidenziando che, in caso contrario, “l’eventuale accoglimento del ricorso non le sarebbe comunque di alcuna utilità”.
Il TAR ha quindi accolto la tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., disponendo l’ammissione provvisoria alla classe successiva e fissando per la camera di consiglio del 21 novembre 2025 la trattazione collegiale.
I profili giuridici
Il ricorso aveva messo in evidenza la mancata applicazione delle misure compensative e dispensative previste nel PDP e la totale assenza di documentazione istruttoria: nessun verbale della prova orale, nessuna griglia di valutazione, nessuna traccia dei criteri di correzione delle prove di recupero.
Tali omissioni integrano, secondo la prospettazione difensiva, violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e difetto assoluto di istruttoria, in quanto impediscono la verifica dell’effettiva osservanza delle norme sulla valutazione trasparente e personalizzata di cui al D.P.R. 122/2009.
Il TAR, nella sua ordinanza, ha valorizzato il principio secondo cui la valutazione degli studenti con DSA deve avvenire nel pieno rispetto del PDP e delle modalità adattate previste, non potendo essere assimilata a quella degli altri studenti.
Rilievo della decisione
La rapidità con cui è stato accolto il ricorso conferma la possibilità di un intervento giurisdizionale immediato nei casi di lesione del diritto allo studio e all’inclusione scolastica, soprattutto quando il pregiudizio educativo risulti irreversibile.
Il provvedimento del TAR Liguria assume valore di precedente significativo, riaffermando che il PDP ha natura vincolante e che la sua inosservanza comporta l’illegittimità del procedimento valutativo.
L’udienza collegiale del 21 novembre determinerà la conferma o la modifica della misura, ma l’esito cautelare segna già un principio chiaro:
il diritto all’istruzione, specie nei casi di DSA, non può essere sospeso da un errore valutativo o procedimentale.
Avv. Stefano Callà
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