Il caso / Studentessa bocciata due volte in quarta

La scuola replica alla richiesta di chiarimenti. Il TAR sospende la decisione del Consiglio di Classe

Torino, 4 settembre 2025 – Il decreto del TAR Piemonte ha imposto all’Istituto scolastico di depositare, entro le ore 11 dell’indomani (2 settembre 2025), una relazione di chiarimenti sulla deliberazione di non ammissione, con riferimento alla verbalizzazione della votazione collegiale, alla composizione del Consiglio di Classe e all’applicazione delle misure previste dal PDP; la scuola ha ottemperato depositando la relazione alle ore 10:53 dello stesso giorno.

La ragazza, con una media finale pari a 6,42 e numerosi voti positivi in materie come Filosofia, Storia ed Educazione civica, era stata dichiarata non ammessa alla classe quinta a seguito degli scrutini del 9 giugno 2025. Una decisione che, trattandosi della seconda bocciatura consecutiva nello stesso anno di corso, rischiava di compromettere in modo definitivo il suo percorso scolastico.
I legali della studentessa (Avv.ti Giuseppe e Davide Gallenca e Stefano Callà) hanno presentato ricorso al TAR Piemonte, denunciando gravi vizi procedurali: assenza di una vera e propria votazione formalizzata dal Consiglio di Classe, partecipazione irregolare del docente di religione nonostante l’alunna seguisse l’attività alternativa, motivazioni ridotte a sigle e prive di valutazione globale, mancata applicazione del Piano Didattico Personalizzato e concentrazione di verifiche in un periodo troppo ravvicinato.
Il TAR Piemonte, con decreto monocratico del 2 settembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare e ordinato al Consiglio di Classe di riesaminare la posizione dell’alunna entro il 4 settembre, rilevando “difetto di verbalizzazione” e “carenze motivazionali sull’applicazione del PDP”.
In questo scenario si contrappongono dunque due ricostruzioni opposte. Da un lato la difesa della studentessa, che richiama il diritto alla personalizzazione sancito dalla L. 170/2010 e dal DM 5669/2011 e denuncia un provvedimento sproporzionato e privo di motivazione. Dall’altro, la scuola che ribadisce la gravità delle insufficienze, l’assenza di un PDP definitivo e la correttezza delle procedure seguite.
Il caso sarà discusso nella camera di consiglio collegiale fissata dal TAR per il 23 settembre 2025. La decisione assumerà particolare rilievo non solo per il futuro scolastico della studentessa, ma anche per l’interpretazione dei rapporti tra obblighi di personalizzazione, tempi di certificazione, discrezionalità del Consiglio di Classe e criteri fissati dal PTOF degli istituti scolastici.
La pronuncia conferma un orientamento sempre più consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia scolastica: la bocciatura è misura estrema e deve essere sorretta da motivazioni puntuali e da un’istruttoria completa; il PDP non può restare un atto formale, ma deve trovare effettiva applicazione, pena l’illegittimità della valutazione; le delibere collegiali devono rispettare le regole di composizione, verbalizzazione e voto, altrimenti sono affette da nullità o annullabilità.

Studio Legale Scuola

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Sicurezza a Torino: 103 rimpatri di criminali stranieri grazie all’attività della Questura

Articolo Successivo

Il valore delle esperienze multisensoriali: quando i sensi diventano memoria

Recenti:

Morti di serie B

La tragedia di ieri giovedì 4 settembre a Pianezza, dove all’interno di un’azienda per la lavorazione

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta