La Presidente del Comitato Regionale del Piemonte interviene su un tema di grande attualità illustrando i cambiamenti normativi recenti.
“L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha infatti aggiornato la regolazione vigente in materia di: oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica, per adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21); obblighi informativi in capo ai fornitori di energia in caso di rinnovo (con modifica) delle condizioni economiche nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale”. Lo rende noto Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
Sono state inoltre introdotte alcune norme transitorie in merito ai termini di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in caso di “repricing” al ribasso.
Il decreto legislativo 210/21 ha disposto, con riferimento alle forniture di energia elettrica: articolo 7, comma 4: l’esercizio del diritto di recesso, da parte dei clienti domestici e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti (sia tempo indeterminato che a termine) e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro (nel seguito: “piccole imprese”), non sia soggetto ad alcun onere; articolo 7, comma 5: il fornitore di energia, in deroga al principio sopra citato, può imporre ai propri clienti domestici e alle “piccole imprese” il pagamento di una somma di denaro solo in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato: nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto; nel contratto stesso. Deve inoltre essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente.
“Inoltre – prosegue Patrizia Polliotto – la somma richiesta deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica subita dal fornitore per lo scioglimento anticipato del contratto (e l’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul medesimo fornitore di energia)”.
La delibera di Arera del 6 giugno scorso ha poi stabilito: la possibilità, per il fornitore di energia, di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso; la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato, ma con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono il passaggio ad un prezzo variabile (in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati dal fornitore solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso); l’obbligo informativo, in capo ai fornitori di energia, di comunicare al cliente finale – in occasione della proposta di un contratto di fornitura, nonché nel testo del contratto medesimo – la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato.
“L’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata nel contratto costituisce un importo massimo (che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale). Infine, per qualunque tipologia di contratto, l’eventuale esercizio della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni da parte del fornitore di energia comporta la decadenza dell’eventuale applicazione di oneri di recesso anticipato, anche nei casi dove il cliente finale receda successivamente all’applicazione della variazione medesima e prima della scadenza del contratto”, chiosa la Presidente di UncPiemonte.
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