Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.
La Corte di Cassazione è intervenuta sul canone Rai stabilendo che vada in prescrizione dopo dieci anni.
Il canone Rai si prescrive nell’arco di dieci anni. A chiarire questo particolare è la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 33213/2023, con la quale è stato definito quale sia il perimetro di questa particolare tassa e sono state date alcune indicazioni relative all’Irpef, all’Irap e all’Iva.
La presa di posizione dei giudici della suprema corte è particolarmente importante, perché la prescrizione del canone Rai viene fissata in dieci anni e non in cinque: in assenza di una disciplina derogatoria è necessario andare ad applicare il termine decennale, che è previsto direttamente dall’articolo 2946 del Codice Civile. Lo stesso arco temporale della prescrizione si applica anche per le imposte sui redditi e per l’Iva.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, inoltre, ha sancito il principio secondo il quale l’obbligazione tributaria, anche quando si riferisce ad una prestazione che ha una cadenza annuale, ha un proprio carattere autonomo ed unitario. Il pagamento, in estrema sintesi, non è legato a quello degli anni precedenti, ma è condizionato da nuove ed autonome valutazione in ordine al fatto che sussistano dei presupposti impositivi. Ma vediamo quali sono le novità più importanti che sono state introdotte.
La presa di posizione della Corte di Cassazione prende il via da un caso specifico. Un contribuente ha impugnato delle cartelle esattoriali nelle quali erano contenuti alcuni crediti erariali e dei tributi locali. Il diretto interessato ha contestato l’intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Successivamente l’appello presentato dal concessionario della riscossione è stato rigettato.
I giudici della suprema corte, inoltre, hanno ribadito il principio generale – affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 23397 del 25 ottobre 2016 – che è stato correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per la Tarsu. In questo caso la scadenza perentoria del termine entro il quale opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce sostanzialmente un effetto. Quello della irretrattabilità del credito, ma non la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve.
Nel caso in cui sia prevista sostanzialmente una prescrizione più breve rispetto a quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre un’opposizione non permette di applicare l’articolo 2953 del Codice Civile. Sempre che non si sia in presenza di un titolo giudiziale, che è diventato a tutti gli effetti ufficiale.
Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.
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