50 anni di assicurazione RC Auto obbligatoria

L’art. 2054 del Codice Civile disciplina la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e, più in generale, dell’assicurazione RC Auto.

I principi fondamentali presenti in questo articolo del Codice Civile affermano che, contrariamente alla regola generale secondo la quale l’onere della prova è sempre a carico di chi ha subito il danno, nel caso di incidente automobilistico entrambi i conducenti devono dimostrare di non aver avuto nessuna responsabilità (inversione dell’onere della prova). L’articolo in questione afferma anche la responsabilità solidale del proprietario e, in ultimo, quella anche per omessa manutenzione o controllo del veicolo. Questi principi fondamentali sono stati concepiti per essere posti a tutela degli interessi del danneggiato, cosiccome, in linea generale, tutto il sistema legato all’assicurazione obbligatoria RC Auto.

 

Fino al 1969 non vi era alcun obbligo di legge per l’assicurazione degli autoveicoli, ciò avveniva solo su base volontaria. Rende obbligatoria l’assicurazione RC Auto la Legge 990 del 24 dicembre 1969 e l’ articolo 1 recita:

“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.”

L’obbligo di assicurare i veicoli è, infatti, oggi previsto dall’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni (che richiama l’articolo 2054 del Codice Civile) e dall’articolo 193 del Codice della Strada. La legge 990 si riferisce solo ai veicoli a motore, senza guida di rotaie inclusi filobus e rimorchi, posti in circolazione su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate. L’obbligo di assicurazione permane anche per i rimorchi, anche nel caso in cui lo stesso rimanga fermo e non venga utilizzato.

La normativa non individua in modo specifico il soggetto su cui grava l’obbligo della copertura assicurativa, tuttavia l’obbligo grava sul titolare dell’interesse da assicurare. Sono genericamente obbligati, quindi, coloro che mettono in circolazione un veicolo: il conducente, il proprietario e gli altri soggetti coinvolti (quali il locatario in leasing, il titolare di autofficina che metta in circolazione un veicolo riparato al fine di effettuare delle prove tecniche, o il titolare di autoconcessionaria che faccia circolare un veicolo per dimostrazioni a scopo di vendita).

Dal 2011 la verifica della presenza o assenza di copertura assicurativa obbligatoria di un veicolo a motore può essere effettuata da parte delle Forze dell’Ordine, incrociando i dati relativi ai contratti di assicurazione emessi dalle Compagnie di Assicurazione e quelli provenienti dai dispositivi e apparecchi di rilevazione della velocità o degli accessi dei veicoli nei centri storici o a traffico limitato delle città. In questo modo le Forze dell’Ordine potranno confrontare i dati in loro possesso con le banche dati degli uffici di Motorizzazione e le banche dati dell’Ania per verificare la presenza della copertura assicurativa.

Il suggerimento, quindi, è quello di verificare la scadenza del proprio contratto di assicurazione.

 

Emanuele Farina Sansone

 

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