Divorzio breve, conosciamolo meglio insieme

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori
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Il divorzio in Italia è stato introdotto il 1 ̊ dicembre 1970 con la legge n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Tuttavia, la scelta di divorziare non è affatto semplice, per una serie di ragioni da un punto di vista emozionale, ma anche economico. Sono numerose le notizie di coloro, soprattutto uomini e padri, che hanno dovuto affrontare ingenti spese. Di conto, vi sono casi in cui si è optato per una mera separazione di fatto, proprio in ragione dei costi per procedere allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Il costo medio varia in base ad una molteplicità di fattori: da punto di vista delle spese legali vi sarà l’onorario dell’avvocato e le eventuali spese anche dell’avversario in caso di mancato accoglimento delle domande azionate nel giudizio; i costi vivi di giustizia (contributo unificato, bolli e quant’altro) sono invece gratuiti. Nel merito bisognerà comunque valutare a priori, l’eventuale mantenimento richiesto (moglie e figli, nonostante le più recenti novità giurisprudenziali sul tema, orientate sempre di più ad escludere l’assegno in favore del coniuge, indolentemente dall’accoglimento della domanda di addebito) ed in generale la complessità delle questioni anche in tema di diritto immobiliare da trattare. In costo complessivo oscillerà in ogni caso in base alla tipologia se consensuale (dove c’è l’accordo di entrambi i coniugi), oppure giudiziale, con la relativa causa legale in tutte le sue fasi (di trattazione, istruttoria, decisionale) in entrambi i casi interverrà necessariamente il giudice, che si pronuncerà con sentenza. Più recentemente, grazie all’introduzione della Legge sul Divorzio breve del 26 maggio 2015, n.55 è possibile avviare procedura con tempistiche molto più celeri rispetto al rito ordinario. Se infatti prima erano necessari 3 anni dalla separazione per richiedere il divorzio, ora bastano 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) e 6 mesi (se consensuale). Vi è poi la possibilità di divorziare anche con la comparizione davanti ad un sindaco tramite il c.d. “divorzio breve in comune”.
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