Casa, ecco le agevolazioni della Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità contiene una serie di agevolazioni riguardanti gli acquisti di immobili e la ristrutturazione di immobili, nonché detrazioni per spese per l’acquisto di mobili (cosiddetto “bonus mobili”)

Di Giuseppe Nesci*

casa

Esaminiamo ora le sole agevolazioni riguardanti l’’acquisto della casa, riservando eventualmente ad un successivo approfondimento l’’indicazione delle altre agevolazioni riguardanti le ristrutturazioni e i bonus per l’’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Nuova detrazione IRPEF dell’IVA per acquisto di immobili

Il comma 56 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha previsto una detrazione dal reddito imponibile IRPEF del 50% dell’’IVA corrisposta per l’’acquisto di unità immobiliari, purché ricorrano le seguenti condizioni:

–         l’’acquisto sia effettuato entro il 31/12/2016;

–         si tratti di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;

–         l’’acquisto venga effettuato nei confronti dell’’impresa che ha costruito (o ristrutturato l’immobile).

La detrazione, che come si è detto è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo d’’acquisto, è ripartita in dieci quote annuali.

Novità in materia di agevolazione per l’’acquisto della prima casa

 

E’ noto che l’’acquisto della prima casa gode di agevolazioni ai fini dell’’applicazione delle imposte indirette, ed in particolare registro ed IVA, che vengono applicati nella misura ridotta rispettivamente del 2% e del 4%.

Fino al 31/12/2015 tali agevolazioni erano concesse a condizione che, al momento dell’’acquisto, l’’acquirente non fosse proprietario o titolare di diritti di abitazioni già acquisite con le agevolazioni medesime.

In sostanza, chi aveva già acquistato un’’abitazione con le agevolazioni previste per l’’acquisto della prima casa non poteva acquistare un’’abitazione con i medesimi benefici, se precedentemente non avesse venduto la prima.

La Legge di Stabilità ha previsto che, in tale ipotesi, l’’agevolazione può essere ugualmente concessa, purché la precedente abitazione acquistata con i benefici della prima casa venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Detrazione per l’’acquisto di immobili interamente ristrutturati

 

Si tratta di una detrazione applicabile al reddito imponibile IRPEF spettante in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese tramite interventi di restauro e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Affinché l’’acquirente possa fruire di tale agevolazione gli immobili debbono essere venduti dall’’impresa di costruzione entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

La detrazione spetta nella misura del 50% del valore degli interventi eseguiti, che si assumono pari al 25% del corrispettivo di vendita.

L’’importo massimo del valore degli interventi che possono fruire di tale detrazione è di 96.000.000 euro; la detrazione massima spettante è del 50%, quindi di 48.000.000 euro (la detrazione è ripartita in dieci quote annuali).

Estromissione dell’’immobile strumentale dell’’imprenditore individuale

In tema di agevolazioni per i trasferimenti immobiliari vale la pena citare l’’agevolazione relativa all’’estromissione dell’’immobile strumentale dell’’imprenditore individuale.

Non si tratta di un vero e proprio trasferimento, bensì di un passaggio dell’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata”.

L’’agevolazione è particolarmente vantaggiosa; qui di seguito se ne illustrano i tratti essenziali.

Immobili interessati all’’agevolazione

Devono essere immobili strumentali per natura o per destinazione.

Non rientrano gli immobili di civile abitazione non utilizzati per l’’esercizio dell’’impresa.

Gli immobili devono essere posseduti al 31/10/2015 e da tale data avere i requisiti di strumentalità.

Imposta sostitutiva sulle pluvalenze

Sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il valore catastale dell’’immobile e il costo fiscale è dovuta un’’imposta sostitutiva dell’8%.

Il pagamento dell’’imposta deve essere effettuato per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40% entro il 16/06/2017.

Regime Iva Applicabile

Se gli immobili sono stati acquistati con addebito e detrazione dell’IVA l’’estromissione è esente da IVA; può essere imponibile su opzione.

Se l’’immobile è stato acquistato senza addebito di IVA, l’estromissione è fuori dal campo di applicazione.

Sarà necessario nel primo caso (acquisti con addebito e detrazione dell’IVA) effettuare una rettifica della detrazione, qualora non siano trascorsi dieci anni dall’’acquisto.

Termine

L’’opzione per l’’estromissione deve essere effettuata entro il 31/05/2016

*Studio Dott. Giuseppe Nesci

Via Santa Teresa 23 10123 Torino

Tel 0118394592 –Fax 0118395906

(Foto: il Torinese)

 

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