Le Unioni Montane nello Statuto regionale

concerto in montagnaIl provvedimento, approvato in prima lettura lo scorso 11 novembre, prende atto che nella legislazione piemontese non ci sono più le Comunità Montane

 

L’Assemblea regionale ha approvato in seconda lettura all’unanimità, il 19 gennaio, la modifica statutaria che sostituisce, nella Carta fondamentale della Regione, le Comunità Montane con le Unioni montane e le forme associative comunali. Il provvedimento, approvato in prima lettura lo scorso 11 novembre, prende atto che nella legislazione piemontese non ci sono più le Comunità Montane.

 

In particolare, l’articolo 1 della legge modifica il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto, identificando nelle Unioni montane e nelle forme associative comunali, oltre che nelle Province e nei Comuni, i destinatari della collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di un coordinato sistema delle Autonomie locali.

 

L’articolo 2 modifica il comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto disponendo la necessità del raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Unioni montane e delle forme associative comunali.

 

L’articolo 3, che modifica il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto, ribadisce la specificità dei territori montani e  collinari, individuati quali destinatari di specifiche politiche di intervento, ed individua nelle forme associative montane e collinari il livello ottimale di gestione di tali misure di sostegno.

 

Infine, l’articolo 4 modifica l’articolo 97 dello Statuto, affermando il ruolo della Regione quale promotore dei rapporti con i Comuni, le Province le Unioni montane e le forme associative comunali.

 

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