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Bonus benzina, gli ultimi aggiornamenti

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’aumento del prezzo dei carburanti ha spinto il governo a intervenire. Si è parlato ampiamente del Bonus benzina nel corso dei mesi precedenti ma c’è qualcos’altro da sapere. Non tutti conoscono la data di scadenza di questa agevolazione, convinti che sia qualcosa di relegato allo scorso anno. A ciò si aggiungono le novità apportate dal Decreto carburanti.

Nel corso del 2022 è stato ufficializzato il Bonus benzina. Nello specifico si tratta di un aiuto economico rivolto a tutti i lavoratori impegnati nel settore privato. L’aumento del costo del carburante ha reso di certo maggiormente dispendioso il percorso da effettuare per raggiungere il proprio posto di lavoro, ed ecco quindi un sostengo una tantum.

La cifra indicata è di massimo 200 euro. Un contributo ufficializzato nel 2022, che il governo Meloni ha scelto di prorogare per tutto il 2023. Ciò vuol dire che è ancora possibile richiederlo, e lo sarà per i prossimi sette mesi, con delle novità rispetto al recente passato. Come detto, sono coinvolti in questa agevolazione tutti i lavoratori del settore pubblico, il che comprende anche gli studi professionali. Del tutto esclusi, invece, i dipendenti pubblici.

Per chi non lo sapesse, non è necessario effettuare alcuna domanda per ricevere tale contributo. La somma dovuta, infatti, verrà erogata automaticamente dal proprio datore di lavoro aziendale. Due le modalità di ricezione previste. Il primo è attraverso dei buoni, il secondo, invece, è con dei benefit aziendali. Da puntualizzare come in quest’ultima eventualità il bonus non sarà sommato al limite di non imponibilità dei benefici, inserito in alcuni piani sindacali.

Una delle cose importanti da sottolineare è che il Bonus benzina non contribuisce al reddito del soggetto. Si tratta infatti di una somma corrisposta dal governo attraverso le aziende in maniera del tutto detassata. Stando a quanto introdotto dal Decreto carburanti, però, il sostegno garantito sarà soggetto agli oneri contributivi.

Si potrà ricevere questa agevolazione non propriamente fino al 31 dicembre 2023, bensì fino al 12 gennaio 2024. Le novità legate all’aumento dei prezzi del carburante sono state introdotte lo scorso marzo, quando è stato confermato l’obbligo di esporre i prezzi medi di riferimento nelle stazioni di servizio, di fianco a quelli praticati. Una media calcolata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ottenuta attraverso le comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti presenti sul territorio nazionale.

Una pratica molto importante per i cittadini, che hanno così modo di operare una scelta in maniera consapevole. Non mancano però i furbetti del caso, per i quali è prevista una multa compresa tra i 200 e i 2000 euro. A ciò si aggiunge la possibilità di un periodo di sospensione dell’attività in caso di violazione degli obblighi di esposizione.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Esenzione canone Rai: ecco le procedure

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il Canone Rai non deve essere pagato da tutti. Ecco le categorie esentate, quanto costa l’imposta e i moduli da compilare per chiedere l’esonero o il rimborso. Con la conferma dell’addebito diretto del Canone Rai 2023 in bolletta, l’imposta continua a essere obbligatoria per ogni proprietario di un televisore o di un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere programmi televisivi, come ad esempio un computer o uno smartphone.

Non tutti però sono tenuti al versamento. Per essere esentati dal pagamento del Canone Rai nel 2023, gli aventi diritto devono compilare e inviare determinati moduli entro determinate scadenze, a seconda del tipo di esonero cui hanno diritto.

Il carattere obbligatorio del Canone ne ha determinato l’inserimento nelle bollette di fornitura di energia elettrica. L’importo attuale è di 90 euro l’anno. Le entrate raccolte vengono impiegate per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, gestito dalla Rai. L’importo del Canone viene fissato annualmente dal Governo e può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il reddito del contribuente o la presenza di eventuali esenzioni previste dalla legge. Proprio su quest’ultimo punto sembrano concentrarsi le maggiori fonti di confusione da parte degli italiani.

Non è obbligato a pagare il Canone Rai chi non possiede o detiene un televisore. Dal 2016 è stato tuttavia suggerito che chiunque possieda una fornitura di energia elettrica sia molto probabilmente in possesso di un dispositivo in grado di ricevere un segnale radiofonico o televisivo. Si raccomanda dunque, in caso non si possegga un televisore o un dispositivo simile, di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate. Ci sono anche altre categorie di cittadini esonerate dal versare l’imposta.

Ecco quali: chi ha compiuto i 75 anni e presenta un reddito inferiore agli 8.000 euro; i membri delle Forze Armate Italiane, i militari stranieri delle Forze Nato e i rappresentanti diplomatici e consolari, a condizione che gli stessi trattamenti siano garantiti ai diplomatici italiani che risiedono all’estero; i rivenditori e le attività in cui si riparano televisori e computer.

Per presentare la richiesta di esenzione per il mancato possesso di una TV, è necessario compilare il modulo corrispondente alla Dichiarazione sostitutiva di non detenzione e inoltrarlo all’Agenzia delle Entrate. Anche in caso di acquisto di un televisore dopo la presentazione della richiesta di esenzione, dovrà essere utilizzato il medesimo modulo.

Per avvalersi della dichiarazione, l’interessato o il suo legale rappresentante può accedere al sito delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS e presentare direttamente la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi). Il contribuente può anche decidere di inviare la documentazione tramite le seguenti modalità: tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti); tramite raccomandata senza busta, allegando un documento d’identità valido, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino; tramite Posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Affinché la richiesta di esenzione sia valida a partire dal 1° gennaio di un determinato anno, essa deve essere presentata: dal 1° luglio al 31 gennaio per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2022 avrà effetto per tutto il 2022); dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2022 avrà effetto per il secondo semestre 2023).

Le richieste pervenute dal 1° febbraio al 30 giugno di un determinato anno di riferimento diventeranno effettive nel semestre che va da luglio a dicembre dell’anno in questione.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Bonus pedaggi, tutte le novità

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Si tratta di un contributo che gli autotrasportatori possono richiedere per le spese sostenute nell’arco del 2022. Ecco a chi è rivolto nello specifico, quando e come fare domanda.

Per “pedaggi” si intendono i transiti effettuati nell’arco del 2022 con mezzi di proprietà, o posseduti a titolo di disponibilità, di classe ecologica Euro 5, Euro 6 o superiore oppure ad alimentazione alternativa o elettrica.

Il bonus può essere richiesto da imprese, cooperative a proprietà indivisa, consorzi, società consortili e da raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Non possono dunque accedere al bonus i comuni cittadini, nemmeno chi viaggia in maniera costante e documentabile in autostrada per lavoro. Ecco di seguito i requisiti da rispettare: i veicoli devono essere adibiti al trasporto di alimenti, oggetti o altri elementi e avere classe ecologica Euro 5 o superiore; in relazione al sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, devono appartenere alle classi B, 3, 4 o 5, se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure alle classi 2, 3 o 4 se volumetrico; la riduzione è proporzionale al valore delle fatture relative ai pedaggi ricevuti, ma per beneficiare del rimborso il totale annuo dei pedaggi deve ammontare almeno a 200mila euro e, in ogni caso, lo sconto non può superare il 13% del fatturato.

Il calcolo va dunque effettuato in base a tre fattori: i diversi scaglioni di fatturato globale annuo, la classe ecologica del veicolo e la relativa percentuale di riduzione. Ecco di seguito le varie fasce, sempre considerando un veicolo Euro 6 o a trazione alternativa oppure Euro 5: per un fatturato che va dai 200mila ai 400mila euro, si ha il 5% di riduzione per Euro 6 e trazione alternative e il 3% per l’Euro 5; per un fatturato che va dai 400.001 euro al milione e 200mila, si ha il 7% di riduzione per Euro 6 e trazione alternative e il 5% per l’Euro 5; per un fatturato che va da 1.200.001 ai due milioni e mezzo di euro, si ha il 9% di riduzione per Euro 6 e trazione alternative e il 7% per l’Euro 5; per un fatturato che va da 2.500.001 ai cinque milioni e mezzo di euro, si ha l’11% di riduzione per Euro 6 e trazione alternative e il 9% per l’Euro 5; per un fatturato che va oltre i 5 milioni e mezzo di euro, si ha il 13% di riduzione per Euro 6 e trazione alternative e l’11% per l’Euro 5.

Il contributo potrà essere richiesto a partire dalle 9 di lunedì 5 giugno fino alle 14 di domenica 11 giugno 2023. Dal 26 giugno al 21 luglio sarà poi possibile compilare, firmare e inviare la domanda.

Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna essere iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Dichiarazione dei redditi e verifiche, cosa c’è da sapere

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

I controlli sulla dichiarazione dei redditi e sui dati che vi sono contenuti sono una delle attività che l’Agenzia delle Entrate svolge regolarmente. Fondamentalmente sono due le tipologie di verifiche, che vengono effettuate normalmente: una di tipo formale e una di tipo documentale. Queste due diverse modalità di controllo hanno un unico obiettivo, quello di appurare l’esatta indicazione dei redditi e delle ritenute inserite all’interno della dichiarazione dei redditi.

Cercare di ottimizzare il carico fiscale e di risparmiare sulle tasse da pagare ogni anno è un obiettivo che si pongono tutti i contribuenti. Cercare di risparmiare sulla spesa fiscale risulta importante nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi.

È necessario, però, prestare la dovuta attenzione nel momento in cui si presenta il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche. Sono molti gli errori che possono essere commessi, anche in assoluta buona fede nel momento in cui si presenta la dichiarazione dei redditi. In generale gli errori che si possono compiere rientrano in due differenti categorie: mancata indicazione di redditi Irpef o ritenute fiscali; non corretta indicazione degli oneri deducibili o detraibili.

Questo è il motivo per il quale ogni anno l’Agenzia delle Entrate, ogni anno, provvede ad effettuare dei controlli sulla regolarità della dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti. Queste verifiche hanno delle tempistiche diverse e, di conseguenza, determinano degli adempimenti di tipo diverso da parte dei contribuenti.

Il DPR n. 600/73 permette all’Agenzia delle Entrate di effettuare due tipi di controlli sulla dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti: il controllo formale, così come previsto dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/73; il controllo documentale, così come prevede l’articolo 36 ter del DPR n 600/73.

I due tipi di controllo non risultano essere alternativi tra di loro: il contribuente, in tempi diversi, può essere sottoposto ad entrambi. I due diversi tipi di controlli hanno, infatti, degli obiettivi diversi tra loro. Il controllo formale viene effettuato su tutte le dichiarazioni dei redditi presentati ed avviene in maniera automatizzata. Il controllo documentale risulta essere particolarmente più complesso e prende di mira, ogni anno, solo alcuni contribuenti: quelli che, secondo i parametri dell’Agenzia delle Entrate, sono a rischio di evasione fiscale.

A disciplinare il controllo documentale è l’articolo 36 ter del DPR n. 600/73. Questo è, a tutti gli effetti, un tipo di controllo obbligatorio a cui vengono sottoposte le dichiarazioni dei redditi di alcuni contribuenti: a questa particolare attenzione vengono sottoposte quelle a maggiore rischio di evasione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso questo particolare tipo di controllo, va a verificare la documentazione presentata, sulla quale si poggia la dichiarazione dei redditi. Il contribuente, in questo caso, è chiamato a presentare – di persona o per via telematica – all’Agenzia delle Entrate la documentazione della dichiarazione dei redditi.

Attraverso questa comunicazione, in estrema sintesi, viene chiesto al contribuente di esibire – entro 30 giorni – la documentazione su cui si poggia la dichiarazione. Nel caso in cui non venga data risposta alla richiesta, viene emesso un avviso bonario con sanzioni del 30% della maggiore imposta dovuta.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Dichiarazione dei redditi. come detrarre le spese funebri

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Possono accedere ad una detrazione Irpef pari al 19% anche quanti sostengono delle spese funebri, che siano connesse alla morte di una persona, anche quando questa non risulta essere un familiare. È possibile accedere a questo tipo di agevolazione anche quando il de cuius non è una persona fiscalmente a carico del contribuente.

Il limite massimo di spesa per le spese funebri, all’interno del Modello 730, è pari a 1.550 euro. Gli importi devono essere inseriti all’interno del Quadro P e il diretto interessato deve utilizzare il codice 14.

A regolamentare la detrazione all’interno del Modello 730 delle spese funebri è direttamente l’articolo 1, comma 954, lettera a) della Legge n. 208/2015, il quale ha provveduto a sostituire la lettera d) dell’articolo 15, comma 1 del DPR n. 917/86. La detrazione spetta al contribuente ed è rimodulata in funzione dell’aumentare del reddito del contribuente. È possibile detrarre le spese funebri, inoltre, solo e soltanto nel momento in cui il pagamento si effettua attraverso dei mezzi di pagamento tracciabili, tra i quali rientrano il bonifico bancario o postale e le carte di credito.

In precedenza, invece, la detrazione spetta unicamente quando erano riferite a delle persone indicate all’interno dell’articolo 433 del Codice Civile, che prevedeva che potessero accedere alle agevolazioni solo per le spese funebri sostenute per i seguenti soggetti: coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; discendenti prossimi; genitori; ascendenti prossimi; adottanti; fratelli; sorelle; generi; nuore; suocero; suocera.

Volendo sintetizzare al massimo, è possibile affermare che possono essere portate in detrazione nel Modello 730 le spese funebri anche per le persone non legate da dei vincoli di parentela, come possono essere i conviventi per le coppie di fatto. Il legislatore ha quindi deciso di andare ad eliminare il riferimento all’eventuale grado di parentela con il de cuius.

La detrazione sarà permessa perché è avvenuta la morte. Il riferimento al vincolo di parentela è stato eliminato, per superare definitivamente le eventuali difficoltà ad andare ad acquisire questa particolare informazione.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

Come richiedere il bonus ambiente

Di Patrizia Polliotto, Avvocato, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Già attiva la nuova piattaforma web per il bonus ambiente, il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per: la bonifica ambientale, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Esso spetta: alle persone fisiche; agli enti non commerciali; ai titolari di reddito d’impresa. Nei primi due casi il credito d’imposta spetta nel limite del 20% del reddito imponibile, nell’ultimo caso nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è riconosciuto in considerazione delle erogazioni liberali effettuate: alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano; agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. Per beneficiare del bonus ambiente, le erogazioni liberali devono essere destinate ai fini di: bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente; rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area; prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto; realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano; recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Si può accedere al credito d’imposta del 65% attraverso la nuova piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE).

Una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero. A quel punto, il donatore contatterà attraverso la procedura web l’amministrazione interessata per concordare importo e termini dell’erogazione liberale. Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.