Una pronuncia del Tribunale del Lavoro di Torino potrebbe avere conseguenze importanti sul fronte dell’occupazione legata alle piattaforme digitali. La causa riguardava un rider torinese che aveva lavorato per Glovo dall’ottobre 2024 e che, dopo essere stato licenziato, aveva deciso di rivolgersi alla giustizia con l’assistenza dell’Usb.
Il Tribunale ha riconosciuto che le modalità con cui veniva svolta l’attività erano riconducibili a quelle di un rapporto subordinato. Il rider, dunque, non doveva essere considerato un lavoratore autonomo: il suo rapporto con la società è stato qualificato come un impiego a tempo pieno e senza scadenza.
Particolarmente significativo è anche quanto stabilito sul calcolo dell’orario. Per i giudici non conta soltanto il tempo impiegato materialmente per effettuare le consegne. Anche le attese tra un ordine e l’altro, quando il lavoratore resta disponibile per ricevere dalla piattaforma una nuova richiesta, rientrano nell’attività lavorativa e devono quindi essere pagate.