Basta convocare uno solo dei comproprietari per rendere valida la convocazione

Assemblea di Condominio in presenza di comproprietari: coniugi, eredi, multiproprietari

L’Amministratore di Condominio a chi deve notificare il verbale d’assemblea?
Chi può votare nell’assemblea del condominio?
Purtroppo il codice civile italiano non è chiaro in merito alla convocazione del comproprietario ed inoltre non viene stabilita la necessità o meno di convocare tutti i comproprietari di un alloggio. Per esempio tutti gli eredi di un consorzio ereditario non ancora diviso (per i latinisti: consortium èrcto non cìto); oppure marito e moglie e così via.
Abbiamo una giurisprudenza di Cassazione molto datata (ma tuttora valida) che indica che “affinché uno dei comproprietari pro indiviso [di un alloggio] (…) possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all’assemblea del condominio, (…) con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, (…), che l’uno dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell’assemblea (…) (Cass. 11.11.92 n. 12119, 28.7.90 n. 7630, 25.5.84 n. 3231, 24.1.80 n. 590). Tra i comproprietari vigono le regole del mandato con rappresentanza Cass. 26.4.94 n. 3952) (Cass. 27 luglio 1999 n. 8116).
In altre parole: basta convocare uno solo dei comproprietari per rendere valida la convocazione.

L’amministratore è tenuto a convocare tutti i comproprietari
Come spesso accade in Italia, vi sono anche sentenze che indicano esattamente il contrario di quanto detto precedentemente: Cass. n. 7630 del 28 agosto 1990, nella quale si afferma che l’amministratore è tenuto a convocare tutti i comproprietari; salvo la possibilità di provare che l’avviso diretto ad uno degli interessati possa essere considerato valido per tutti (Trib. Bari 1 luglio 2012 n. 2422).

Una volta convocati i condomini-comproprietari possono partecipare secondo le regole stabilite dell’art. 67 disp. att. c.c.: “qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice”. Ovviamente, e senza un’indicazione normativa, sta alla sensibilità del Presidente dell’Assemblea, valutare se richiedere la prova della delega scritta da parte del legale rappresentante della comproprietà.

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