Obbligo di mascherine all’aperto. Luoghi, orari e sanzioni. Firmata l’ordinanza dal Sindaco

È stata firmata l’ordinanza dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che obbliga di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree all’aperto per il rispetto della normativa anti- Covid-19 in città.

Nello specifico il provvedimento decreta dal 2 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, salvo proroghe, l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

●     nella zona “ZTL centrale” dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – planimetria (.pdf);

●     nelle zone dalle ore 17:00 alle ore 06:00:

– zona ricomprendente Via Giolitti ambo lati, Via delle Rosine, ambo i lati, via Po ambo i lati, Piazza Vittorio Veneto, Via Giulia di Barolo ambo i lati. Via Verdi ambo lati, Via Roero di Cortanze ambo i lati, Corso San Maurizio, Lungo Po Diaz, Lungo Po Cadorna – planimetria (.pdf);

– zona ricomprendente Corso Regina Margherita, Via Napione ambo i lati, Corso San Maurizio – planimetria (.pdf);

– zona ricomprendente corso Regio Parco, Corso Verona, Lungo Dora Firenze – planimetria (.pdf);

– zona ricomprendente Corso Dante ambo i lati, via Nizza, Corso Vittorio Emanuele II Corso Massimo d’Azeglio – planimetria (.pdf).

 

Nelle aree mercatali e di libero scambio sul territorio cittadino in orario di apertura.

In ogni altra area di affluenza (aggregazione/assembramento) individuabile sul territorio cittadino (es. gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, stadi, ecc.)

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del dpcm 2/3/2021:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

 

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza.

La decisione del Sindaco di Torino, condivisa con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dell’ASL Città di Torino, è stata presa per adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica che continua a destare preoccupazione.

Con il provvedimento infatti si intende adottare interventi che consentono di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie e ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme già in vigore.

di Michele Chicco

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